Per la Legge. 104/92 art. 33: al dipendente è attribuito solo un interesse legittimo al trasferimento, in quanto quest’ultimo è subordinato alle esigenze dell’Amministrazione.
Il Tar Lazio ha, infatti, respinto il ricorso di un appartenente alla Polizia Penitenziaria in ordine ad una richiesta di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. 104/92. Quest’ultimo disposto, sostiene la Corte, attribuisce al dipendente un diritto condizionato – ovvero, più propriamente, un interesse legittimo – ad ottenere in fase di prima assegnazione, o per trasferimento, una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza, purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione (esigenze – per lo più – identificabili, appunto, con la disponibilità di posti in organico nelle sedi richieste). In definitiva, la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, attraverso l’inciso “ove possibile”, subordina i trasferimenti ad esigenze organizzative dell’Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio e tali da rendere congrue le affermazioni di parte resistente sotto tale profilo, mentre l’insussistenza di dati non veritieri ovvero contraddittori esclude l’insufficienza di un’istruttoria che è da ritenersi, nel contesto sintetizzato, conforme ai presupposti normativi di riferimento.