Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-A/9807.F.6.2/5915 del 23 luglio 2009, ha chiesto alla Prima Sezione del Consiglio di Stato un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 40 del Decreto Legislativo n° 151/2001 (Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) a favore di un padre lavoratore appartenente alla Polizia di Stato affinché possa avvalersi dei riposi orari di cui all’art. 41 del citato Decreto Legislativo previsti in caso di parto plurimo.
il parere favorevole del Consiglio di Stato, si fonda essenzialmente sull’evoluzione della giurisprudenza del giudice civile, secondo la quale chi svolge attività domestica nell’ambito del proprio nucleo familiare (attività tradizionalmente attribuita alla “casalinga”), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge, tuttavia, un’attività lavorativa (ovviamente non dipendente), suscettibile di valutazione economica.
Da qui, la conclusione della equiparabilità della figura della casalinga a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’attribuzione al padre del beneficio del riposo giornaliero nel primo anno di vita del bambino. . . . . .