Pensione privilegiata: il termine per inoltrare la domanda decorre dal giorno della insorgenza della malattia. Così ha stabilito al Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 dpr 1092/73, relativo al trattamento di quiescenza, nella parte in cui non prevede, qualora la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, che il termine per l’inoltro della domanda per il trattamento privilegiato decorra dalla manifestazione della malattia stessa e non dal momento della cessazione dal servizio.